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Codice del Terzo settore, arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Codice del Terzo settore, arrivano i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare numero 1 del 19 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene per fornire le prime indicazioni operative sulle norme fiscali contenute nel Codice del Terzo settore.


Un passaggio atteso dagli operatori, che punta a garantire un’applicazione omogenea delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, anche alla luce dei contributi emersi durante la consultazione pubblica conclusasi a gennaio.

Il documento non introduce nuove regole, ma scioglie diversi nodi interpretativi, offrendo agli uffici e agli enti indicazioni puntuali su temi centrali: raccolta fondi, divieto di distribuzione degli utili, funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e disciplina degli enti religiosi. Si tratta di chiarimenti destinati ad avere un impatto concreto sull’operatività quotidiana delle organizzazioni.

Raccolta fondi: definizione, limiti e vincoli di destinazione

Uno dei punti più rilevanti riguarda la nozione di raccolta fondi. La circolare richiama l’articolo 7 del Codice del Terzo settore, chiarendo che per raccolta fondi si intende l’insieme delle attività promosse dagli enti per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche tramite la richiesta di donazioni, contributi o lasciti di natura non corrispettiva.

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Gli ETS possono organizzare tali iniziative in modo strutturato e continuativo, rivolgendosi al pubblico oppure offrendo beni e servizi di modico valore. È ammesso l’impiego sia di risorse interne sia di soggetti esterni, inclusi volontari e lavoratori dipendenti.

La disciplina di dettaglio è contenuta nelle linee guida adottate con il decreto ministeriale 22 giugno 2022, che impone il rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori. L’elemento distintivo rispetto alle cosiddette “attività diverse” è l’obbligo di informare chiaramente il donatore sulla destinazione delle somme raccolte. Chi contribuisce deve sapere se il denaro finanzia l’attività generale dell’ente o un progetto specifico.

Altro aspetto fondamentale: le risorse ottenute attraverso la raccolta fondi devono essere utilizzate esclusivamente per sostenere attività di interesse generale. È quindi escluso l’impiego di tali somme per finanziare attività diverse, disciplinate dall’articolo 6 del Codice. Questo vincolo rafforza la tracciabilità e tutela la fiducia dei sostenitori.

Finalità non lucrative: il divieto di distribuire utili

Tra i presupposti imprescindibili per ottenere e mantenere la qualifica di ETS figura il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta. Si tratta di un principio già noto nel panorama del non profit italiano, presente anche nella disciplina delle ONLUS e in altre normative fiscali di riferimento.

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Il patrimonio dell’ente — comprensivo di ricavi, rendite e proventi di qualsiasi natura — deve essere impiegato esclusivamente per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Non sono ammesse attribuzioni di vantaggi economici a fondatori, associati, amministratori, collaboratori o altri soggetti legati all’organizzazione.

La norma individua alcune ipotesi che costituiscono, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili. Tra queste:

  • compensi agli amministratori non proporzionati alle responsabilità o superiori a quelli praticati in enti analoghi;
  • retribuzioni a lavoratori superiori del 40% rispetto ai contratti collettivi di riferimento, salvo motivate esigenze legate a competenze specifiche;
  • acquisto di beni o servizi a prezzi superiori al valore normale senza giustificazione economica;
  • cessioni di beni o prestazioni di servizi a condizioni di favore a soggetti legati all’ente;
  • corresponsione di interessi su prestiti superiori di quattro punti rispetto al tasso annuo di riferimento, se il finanziatore non è un intermediario autorizzato.

Si tratta di presunzioni assolute: se si verificano tali condizioni, si configura automaticamente una violazione. Per gli enti ciò implica la necessità di un’attenta governance interna e di una rendicontazione scrupolosa, soprattutto nella relazione di missione.

Il RUNTS: struttura e funzione del Registro

Altro capitolo centrale è il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e operativo dal 23 novembre 2021. L’iscrizione non è un mero adempimento formale: ha efficacia costitutiva e rappresenta la condizione indispensabile per accedere ai benefici fiscali.

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Il Registro è articolato in sezioni, tra cui:

  • organizzazioni di volontariato;
  • associazioni di promozione sociale;
  • enti filantropici;
  • imprese sociali (disciplinate dal d.lgs. 112/2017);
  • reti associative;
  • società di mutuo soccorso;
  • altri enti del Terzo settore.

La suddivisione consente di differenziare il regime applicabile in base alle caratteristiche dell’organizzazione. Con l’avvio del RUNTS sono stati soppressi i precedenti registri regionali del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, mentre l’Anagrafe delle ONLUS cesserà definitivamente al 31 dicembre 2025.

Il percorso di trasmigrazione verso il nuovo Registro è stato regolato dal decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, che disciplina iscrizione, gestione e comunicazione dei dati.

Chi può iscriversi e chi resta escluso

Non tutti i soggetti possono acquisire la qualifica di ETS. Sono esclusi, tra gli altri, le pubbliche amministrazioni, i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria e gli enti sottoposti a direzione o controllo da parte di tali soggetti, con alcune eccezioni nel settore della protezione civile.

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Possono invece richiedere l’iscrizione enti privati costituiti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche e sociali, nonché — a determinate condizioni — associazioni o fondazioni derivanti dalla trasformazione delle ex IPAB.

Enti religiosi: patrimonio separato e responsabilità limitata

Un focus specifico riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per essi il Codice si applica esclusivamente con riferimento alle attività di interesse generale e alle eventuali attività diverse. È necessario adottare un regolamento conforme alle disposizioni del Codice e costituire un patrimonio destinato separato.

Le obbligazioni assunte nell’ambito delle attività disciplinate dal Codice rispondono solo nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori non possono rivalersi su tali beni. Si tratta di una tutela significativa, che rafforza la separazione contabile e patrimoniale.

Verso un’applicazione uniforme

La circolare dell’Agenzia rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di attuazione della riforma del Terzo settore. L’obiettivo dichiarato è garantire uniformità interpretativa e certezza del diritto, evitando applicazioni difformi tra territori.

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Per gli enti si apre una fase di consolidamento: occorrerà verificare la coerenza degli statuti, rafforzare i controlli interni e prestare particolare attenzione alla rendicontazione economica e alla gestione dei rapporti con donatori e sostenitori.

La riforma, ormai pienamente operativa, impone un salto di qualità nella gestione amministrativa degli ETS. Trasparenza, tracciabilità e correttezza non sono più soltanto valori etici, ma requisiti giuridici essenziali per accedere ai benefici previsti dal sistema.

Codice del Terzo settore: i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Qui il testo completo della circolare.

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