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Costi standard rifiuti in Sicilia: cosa cambia davvero tra SRR, ETC e TARI

Costi standard rifiuti in Sicilia: cosa cambia davvero tra SRR, ETC e TARI

Un sistema a doppio binario tra norme nazionali e autonomia speciale.


Quando si parla di costi standard nel servizio rifiuti, il riferimento nazionale è il sistema dei fabbisogni standard introdotto dal D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216, che ha disciplinato la determinazione dei livelli di spesa degli enti locali attraverso metodologie statistiche elaborate da SOSE S.p.A., con il supporto scientifico di IFEL.

Nel settore rifiuti, il quadro si intreccia con l’art. 1, comma 653, della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014), secondo cui nella determinazione dei costi del servizio rifiuti i Comuni devono tenere conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Tuttavia, in Sicilia – Regione a Statuto Speciale – il passaggio dall’elaborazione statistica all’applicazione operativa nella costruzione della TARI presenta caratteristiche peculiari.

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A partire dal 2018, anche i Comuni siciliani sono stati coinvolti nel sistema di raccolta dati tramite il questionario unico FC31U, finalizzato alla costruzione della base informativa necessaria alla determinazione dei fabbisogni standard. L’iniziativa ha segnato l’estensione del modello nazionale anche alla realtà isolana, pur nel rispetto delle specificità statutarie.

Fabbisogni standard e Sicilia: un’applicazione non automatica

La metodologia dei fabbisogni standard è stata formalmente estesa anche ai Comuni siciliani attraverso il percorso di rilevazione dati coordinato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS). Tuttavia, le risultanze ufficiali dei benchmark pubblicati annualmente risultano, allo stato, rese disponibili per i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario.

In questo quadro, l’art. 1, comma 653, della legge 147/2013 – che impone di tenere conto dei fabbisogni standard nella determinazione della TARI – non trova applicazione automatica nei confronti dei Comuni delle Regioni a Statuto Speciale, in assenza di benchmark ufficialmente resi disponibili per tali territori.

Non risulta pertanto operare un meccanismo sanzionatorio automatico collegato al mancato utilizzo dei coefficienti SOSE nella costruzione della tariffa rifiuti in Sicilia. Ciò non significa che venga meno l’obbligo generale di perseguire l’efficienza della spesa, ma che il parametro nazionale non assume, allo stato, carattere cogente per l’isola.

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La Sicilia è stata tra le prime Regioni a Statuto Speciale ad avviare la raccolta sistematica dei dati per la costruzione dei fabbisogni standard, ma il raccordo pieno tra modello statistico e vincolo tariffario resta in fase di consolidamento.

Il ruolo delle SRR come Enti Territorialmente Competenti

In parallelo al tema dei fabbisogni standard, la disciplina tariffaria del servizio rifiuti è oggi governata dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Con la delibera 363/2021/R/RIF, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022–2025, definendo criteri e modalità di predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF).

In Sicilia, la legge regionale 9/2010 ha istituito le SRR – Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti – cui è attribuita la funzione di organizzazione e coordinamento del servizio su base territoriale. Nella prassi applicativa della regolazione ARERA, le SRR operano in molti casi come Enti Territorialmente Competenti (ETC), ossia come soggetti incaricati della validazione del PEF predisposto dal gestore.

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La validazione del PEF secondo il metodo ARERA

Secondo la disciplina MTR-2 (delibera 363/2021 e relativo Allegato A), il gestore del servizio predispone il PEF sulla base dei criteri regolatori e lo trasmette all’ETC per la fase di verifica.

L’attività di validazione comporta, tra l’altro:

  • il controllo della completezza e coerenza dei dati contabili;
  • la verifica della corretta imputazione delle componenti di costo previste dalla metodologia;
  • la valutazione della congruità degli investimenti programmati;
  • l’accertamento del rispetto dei criteri regolatori stabiliti da ARERA.

L’ETC deve operare garantendo adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Solo a seguito di tale istruttoria il PEF può essere trasmesso ad ARERA nell’ambito del procedimento di approvazione delle entrate tariffarie.

Costi efficienti e criticità impiantistiche: il nodo strutturale

Nelle Regioni a Statuto Ordinario, il confronto con i fabbisogni standard rappresenta un parametro esterno di riferimento per valutare l’efficienza della spesa. In Sicilia, in assenza di benchmark ufficialmente applicabili ai fini del comma 653, la valutazione dell’efficienza si fonda prevalentemente:

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  • sul confronto con le annualità precedenti;
  • sui Piani d’Ambito approvati;
  • sulle condizioni oggettive del territorio.

Uno degli elementi strutturali che incide sui costi è rappresentato dalla dotazione impiantistica regionale. La limitata disponibilità di impianti di trattamento e smaltimento comporta, in diversi casi, maggiori costi di conferimento e di trasporto rispetto ad altre realtà territoriali.

Tali oneri possono essere riconosciuti nel PEF, purché risultino coerenti con le categorie di costo previste dal MTR-2 e adeguatamente motivati attraverso relazioni tecniche che documentino, ad esempio:

  • le distanze dagli impianti disponibili;
  • i costi logistici sostenuti;
  • l’assenza di alternative operative;
  • eventuali situazioni emergenziali.

Non si tratta, dunque, di una deroga al principio di efficienza, ma di una valutazione che deve tenere conto delle condizioni oggettive in cui il servizio viene svolto.

Linee guida del MEF: riferimento metodologico

Le Linee guida del Dipartimento delle Finanze costituiscono un riferimento interpretativo per la corretta applicazione del comma 653 della legge 147/2013. Pur non assumendo valore normativo primario, esse chiariscono che le risultanze ufficiali dei fabbisogni standard sono attualmente disponibili per i Comuni delle Regioni a Statuto Ordinario.

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Per i Comuni siciliani, il metodo resta comunque uno strumento utile di analisi comparativa, in quanto consente di:

  • confrontare i livelli di spesa con quelli di enti con caratteristiche simili;
  • valutare l’incidenza della raccolta differenziata;
  • analizzare l’impatto della dotazione impiantistica;
  • individuare margini di miglioramento gestionale.

Il sistema regionale si colloca dunque in una fase intermedia: la base informativa è stata costruita, ma l’integrazione pienamente vincolante dei parametri standard nella determinazione della TARI non risulta ancora formalizzata.

Fabbisogni standard: sociale a regime, rifiuti in transizione

In altri ambiti, come quello delle politiche sociali, il sistema dei fabbisogni standard è già operativo attraverso il meccanismo degli obiettivi di servizio e dei riparti annuali delle risorse, definiti su base metodologica nazionale.

Nel comparto rifiuti, invece, la complessità infrastrutturale e la necessità di coordinamento tra autonomia speciale e regolazione nazionale rendono più graduale il percorso di integrazione dei parametri standard nel sistema tariffario.

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TARI in Sicilia: cosa devono fare oggi i Comuni

Alla luce del quadro normativo vigente, i Comuni siciliani devono:

  1. predisporre il PEF secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) approvato con delibera ARERA 363/2021;
  2. trasmettere il PEF all’Ente Territorialmente Competente (in molti casi la SRR) per la validazione;
  3. motivare in modo puntuale eventuali scostamenti o costi elevati, documentandone le cause oggettive;
  4. perseguire comunque criteri di efficienza e sostenibilità economica nella gestione del servizio.

Non risulta, allo stato, un obbligo specifico e sanzionatorio collegato all’utilizzo dei benchmark SOSE per la determinazione della TARI in Sicilia. Resta però evidente che l’evoluzione normativa e regolatoria potrebbe, in prospettiva, rafforzare il raccordo tra base dati dei fabbisogni standard e costruzione della tariffa.

Una transizione ancora aperta

Il sistema dei costi standard in Sicilia non è inattivo, ma si trova in una fase di consolidamento istituzionale. L’isola ha partecipato alla costruzione della base informativa nazionale, applica pienamente la regolazione ARERA e dispone di un livello territoriale intermedio – le SRR – che svolge un ruolo centrale nella validazione economica del servizio.

Ciò che manca, allo stato, è la formalizzazione di benchmark regionalizzati con valore vincolante ai fini del comma 653 della legge 147/2013.

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La sfida dei prossimi anni resta duplice: rafforzare la dotazione impiantistica regionale e completare l’armonizzazione tra autonomia speciale e meccanismi nazionali di misurazione dell’efficienza. Solo allora il principio dei costi standard potrà tradursi in un riferimento pienamente operativo per la stabilizzazione della TARI a beneficio di cittadini e imprese.

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