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Gestione separata e Casse professionali: nuove regole INPS per ricongiunzione contributi

Gestione separata e Casse professionali: nuove regole INPS per ricongiunzione contributi

Ricongiunzione contributi tra Gestione separata e Casse professionali: ecco cosa cambia con la circolare numero 15/2026 dell’INPS.


La ricongiunzione dei contributi tra Gestione separata e Casse professionali private compie un passo decisivo. Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’INPS ridefinisce in modo organico le regole per il trasferimento dei periodi assicurativi tra la Gestione separata e gli enti previdenziali privatizzati disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.

Il documento recepisce l’orientamento consolidato della giurisprudenza, a partire dalla sentenza n. 26039/2019 della Corte di Cassazione, che ha riconosciuto ai liberi professionisti il diritto di ricongiungere i contributi versati nella Gestione separata presso la propria Cassa di appartenenza. Una svolta che supera precedenti prassi amministrative e introduce criteri uniformi, nel segno della parità di trattamento e dell’unificazione delle posizioni assicurative.

Gestione separata e ricongiunzione: il quadro normativo aggiornato

La Gestione separata, istituita dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, rappresenta un fondo obbligatorio caratterizzato da un impianto interamente contributivo. Proprio questa peculiarità aveva, in passato, generato dubbi sulla possibilità di applicare le regole generali in materia di ricongiunzione previste dalla legge n. 45/1990.

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L’intervento giurisprudenziale ha chiarito che il diritto alla ricongiunzione verso la Cassa professionale non può essere negato per ragioni legate al metodo di calcolo della pensione. Sulla scia di tali pronunce, l’Istituto recepisce definitivamente questo orientamento, disciplinando sia:

  • la ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata verso una Cassa privata;
  • la ricongiunzione in entrata nella Gestione separata da un ente professionale.

Per quanto non specificamente regolato, continuano ad applicarsi le disposizioni generali della legge n. 45/1990.

Ricongiunzione in uscita: trasferimento verso la Cassa professionale

Nel caso di trasferimento dei contributi dalla Gestione separata alla Cassa di iscrizione del professionista, il procedimento segue i criteri ordinari previsti dalla normativa sulla ricongiunzione.

L’operazione comporta la predisposizione di un prospetto contributivo e la quantificazione dell’importo da trasferire, secondo le modalità già in uso. La novità sostanziale risiede nel riconoscimento pieno del diritto del professionista ad accorpare la propria storia previdenziale presso l’ente di categoria, senza che eventuali differenze nei sistemi di calcolo possano costituire ostacolo.

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Ricongiunzione in entrata: regole, limiti e calcolo dell’onere

Più articolata è la disciplina relativa al trasferimento dei contributi dalle Casse professionali alla Gestione separata.

La domanda deve riguardare tutti i periodi assicurativi disponibili presso l’ente di provenienza: non è ammessa una ricongiunzione parziale. Restano esclusi:

  • i periodi già utilizzati per la liquidazione di una pensione;
  • le contribuzioni antecedenti all’introduzione dell’obbligo contributivo della Gestione separata (1° aprile 1996);
  • le situazioni in cui parte dei periodi maturati presso l’ente privato sia collocata prima di tale data.

La ricongiunzione, infatti, non può essere impiegata per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata.

Come si determina il costo della ricongiunzione

Uno degli aspetti centrali riguarda la quantificazione dell’onere economico a carico del richiedente.

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Poiché la Gestione separata applica esclusivamente il sistema contributivo, non è utilizzabile il criterio della riserva matematica previsto per i regimi retributivi. La circolare stabilisce che il calcolo deve avvenire con il metodo “a percentuale”, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 184/1997.

In concreto:

  • si applica l’aliquota IVS vigente nella Gestione separata al momento della domanda;
  • come parametro di riferimento si utilizza la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla richiesta;
  • l’importo così ottenuto viene rapportato al periodo oggetto di trasferimento.

A fini di semplificazione, l’aliquota da utilizzare è quella prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e non pensionati, pari – per il 2025 – al 33%.

Se la retribuzione media annua risulta inferiore al minimale previsto dalla legge, il calcolo avviene su tale soglia; se eccede il massimale contributivo, si assume quest’ultimo come limite.

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Dall’importo lordo determinato si sottraggono i contributi effettivamente trasferiti dalla gestione di provenienza, ottenendo così l’onere netto dovuto dall’interessato.

Effetti sulla pensione: diritto, misura e decorrenza

I periodi trasferiti vengono accreditati per anno e su base mensile, considerando ciascun mese pari a trenta giorni. Le frazioni superiori a quindici giorni sono arrotondate per eccesso.

Dal punto di vista giuridico, i contributi ricongiunti producono effetti retroattivi ai fini del diritto alla pensione: vengono cioè considerati come se fossero stati originariamente versati nella gestione di destinazione.

Sul piano economico, tuttavia, la rivalutazione del montante contributivo decorre dalla data della domanda. Ciò significa che il capitale contributivo maturato attraverso la ricongiunzione inizia a essere rivalutato solo dal 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione dell’istanza.

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La pensione non può avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo alla domanda.

Modalità operative e domande pendenti

Per quanto concerne termini di pagamento, accettazione dell’onere e gestione di eventuali ritardi, restano valide le istruzioni generali già applicate in materia di ricongiunzione.

Un aspetto rilevante riguarda le pratiche in corso: le nuove indicazioni si applicano non soltanto alle domande presentate dopo la pubblicazione della circolare, ma anche alle istanze e ai ricorsi ancora pendenti e non definiti alla medesima data.

Si tratta di un elemento che potrebbe incidere su numerosi procedimenti ancora in fase istruttoria, con possibili effetti economici e giuridici per i professionisti interessati.

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Una riforma di sistema per i professionisti

L’intervento dell’INPS segna un cambio di passo nella gestione delle carriere previdenziali frammentate, sempre più frequenti in un mercato del lavoro caratterizzato da percorsi professionali non lineari.

La possibilità di accorpare i contributi tra Gestione separata e Casse private risponde all’esigenza di garantire continuità e coerenza alla posizione assicurativa, riducendo il rischio di dispersione dei versamenti.

Resta tuttavia centrale la valutazione preventiva della convenienza economica dell’operazione, considerato che l’onere può risultare significativo in relazione alla retribuzione di riferimento e alla durata dei periodi da trasferire.

Il testo della Circolare dell’INPS

Qui il documento completo.

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