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Permessi retribuiti e congedi nella scuola per il 2026: ecco cosa serve sapere

Permessi retribuiti e congedi nella scuola per il 2026: ecco cosa serve sapere

Dal 2026 permessi retribuiti aggiuntivi e fino a due anni per congedi destinati a docenti e personale ATA con patologie gravi: cosa cambia nella scuola con la legge 106/2025 e le tutele previste.


Il mondo della scuola si prepara a un cambiamento significativo sul fronte dei diritti dei lavoratori più fragili. Con l’approvazione della legge 18 luglio 2025, n. 106, il legislatore ha introdotto nuove misure di protezione per chi è colpito da malattie oncologiche, croniche o invalidanti, estendendo tutele pensate per rendere più compatibile il percorso di cura con la continuità del rapporto di lavoro. Le disposizioni riguardano anche docenti e personale ATA, e si affiancano agli strumenti già previsti dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: rafforzare il diritto alla salute senza mettere a rischio l’occupazione, riconoscendo che le terapie, i controlli e i tempi di recupero non possono essere considerati un ostacolo alla permanenza nel mondo del lavoro, soprattutto in un settore delicato come quello scolastico.

Più permessi retribuiti per visite ed esami

La prima grande novità è scattata dal 1° gennaio 2026. Da questa data, i lavoratori che rientrano nelle categorie tutelate avranno a disposizione 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito, utilizzabili esclusivamente per esigenze sanitarie. Si tratta di ore pensate per coprire visite mediche, esami diagnostici, analisi di laboratorio e cure frequenti, legate a patologie di particolare gravità.

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Questi permessi non sostituiscono quelli già esistenti, ma si sommano alle tutele attualmente previste dalla legge e dai contratti. In questo modo si riduce la necessità di ricorrere ad altri istituti – come ferie, malattia o permessi previsti dalla legge 104 – spesso utilizzati impropriamente per far fronte a esigenze sanitarie personali.

Il diritto riguarda non solo il lavoratore direttamente interessato, ma anche il genitore di un figlio minorenne affetto da una grave patologia, riconoscendo l’impatto che la malattia di un minore ha sull’organizzazione della vita familiare e professionale.

Chi può accedere alle nuove tutele

La platea dei beneficiari è ampia, ma ben definita. Le misure si applicano a:

  • lavoratori con patologie oncologiche, sia nella fase attiva della malattia sia nel periodo di follow-up precoce;
  • persone affette da malattie croniche o invalidanti, comprese quelle rare;
  • lavoratori con figli minorenni nelle stesse condizioni cliniche.

In tutti i casi è richiesto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, riferito al lavoratore o al minore. Per i figli, il requisito si considera soddisfatto anche quando è riconosciuta l’indennità di frequenza, come chiarito dall’INPS con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025.

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Particolarmente rilevante è il riferimento al follow-up: il legislatore ha voluto chiarire che le tutele non si esauriscono con la fine delle terapie, ma coprono anche la fase successiva, spesso caratterizzata da controlli frequenti e indispensabili per monitorare la salute del paziente.

Modalità di utilizzo e trattamento economico

Per usufruire delle ore aggiuntive è necessaria una prescrizione del medico di base o di uno specialista, operante in una struttura pubblica o privata accreditata. La documentazione sanitaria rappresenta il presupposto per l’esercizio del diritto e consente le verifiche previste dal sistema.

Dal punto di vista economico, i permessi sono equiparati alle assenze per gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Questo significa che:

  • l’assenza è retribuita secondo le regole della malattia;
  • è garantita la copertura contributiva figurativa, valida ai fini previdenziali.

Nel settore scolastico è inoltre prevista la sostituzione del personale assente, con oneri a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF). Una scelta che assicura la continuità didattica, ma che solleva anche interrogativi sull’impatto delle nuove misure sulle risorse già limitate delle scuole.

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Congedo fino a 24 mesi per i casi più complessi

Accanto ai permessi retribuiti, la legge introduce un’ulteriore forma di tutela per le situazioni in cui la malattia rende incompatibile la normale attività lavorativa con i percorsi di cura. È previsto infatti un congedo non retribuito fino a 24 mesi, utilizzabile anche in modo frazionato.

Il congedo spetta ai lavoratori affetti da patologie oncologiche o da malattie croniche e invalidanti con invalidità almeno del 74%. Durante questo periodo:

  • il posto di lavoro è garantito;
  • non è prevista alcuna retribuzione;
  • non è consentito svolgere altre attività lavorative.

Il periodo di assenza non viene conteggiato nell’anzianità di servizio, ma può essere riscattato ai fini pensionistici. La norma chiarisce che si tratta di uno strumento residuale, da utilizzare dopo aver esaurito le altre forme di assenza previste dall’ordinamento, salvo condizioni più favorevoli stabilite dai contratti.

Rientro graduale e priorità allo smart working

Una volta concluso il congedo, il lavoratore ha diritto a una corsia preferenziale per l’accesso al lavoro agile, se compatibile con le mansioni svolte. L’intento è favorire un rientro progressivo, sostenibile e rispettoso delle condizioni di salute, soprattutto nei casi in cui le esigenze di cura non siano ancora del tutto superate.

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